Indagini Olfattometriche, un approfondimento sul Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 che approva gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-Bis del Dlgs 152/2006 in materia di Emissioni Odorigene di Impianti e Attività”

Gli odori rappresentano uno degli aspetti più rilevanti e problematici dell’impatto ambientale degli impianti industriali. Sebbene non siano generalmente dimostrati effetti diretti sulla salute, gli odori causano un persistente e indubbio fastidio per le persone che vivono nelle vicinanze, diventando motivo di conflitto sia per gli impianti esistenti che per la scelta di nuovi siti di localizzazione.

L’accettazione di un impianto industriale o di trattamento dei reflui da parte della popolazione locale è spesso influenzata, oltre che dagli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti, anche dall’impatto olfattivo molesto associato a tali installazioni. Negli ultimi anni, l’attenzione verso questo problema è aumentata grazie a una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente e della salute umana, nonché a causa della crescente urbanizzazione delle aree circostanti gli impianti.

L’opinione pubblica gioca un ruolo cruciale nella valutazione del disagio causato dai cattivi odori, tendendo spesso ad associare emissioni sgradevoli a qualsiasi installazione industriale. Definire limiti normativi per le emissioni odorose è complesso, a causa della soggettività della percezione olfattiva e delle difficoltà nel misurare gli odori nell’ambiente.

 

La definizione di odore

L’odore è una sensazione risultante dall’inalazione di composti chimici volatili attraverso il naso, tra cui solfuri, mercaptani, ammoniaca, ammine e altri composti organici volatili come esteri, acidi, aldeidi, chetoni e alcoli.

La percezione degli odori non corrisponde a una specifica grandezza fisica, come la lunghezza d’onda per la vista o la frequenza per l’udito; è piuttosto il risultato di molteplici fattori, alcuni legati alle proprietà chimiche e fisiche delle molecole, altri agli effetti psicofisici che producono e altri ancora alla sfera soggettiva dell’individuo.

Secondo la normativa europea UNI EN 13725, che definisce un metodo quantitativo per determinare la concentrazione di odore in una miscela di gas, l’impatto odorigeno è valutato in base alla concentrazione di odore espressa in unità olfattometriche per metro cubo (ouE/m3).

Questa unità rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% di un panel di annusatori esperti non percepisca più l’odore del campione analizzato, presentato da un olfattometro dinamico.

 

Determinazione delle molestie olfattive

Al fine di determinare l’esposizione delle persone agli odori molesti e per il rispetto dei limiti esistenti (derivanti da normative e linee guida del settore) per gli impianti o attività con potenziali emissioni odorigene, ad oggi i principali servizi richiesti sono:

  • campionamento e Analisi: Olfattometria Dinamica (secondo UNI EN 13725);
  • caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa, finalizzata alla determinazione della composizione della miscela di sostanze che determinano l’odore;
  • applicazione di modelli di dispersione: unico strumento attualmente riconosciuto dagli enti per avere un confronto con dei limiti di esposizione di odore ai ricettori;
  • rendicontazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente;
  • Odour Field Inspection;
  • IOMS – Naso elettronico;
  • monitoraggio di parametri surrogati (ad esempio idrogeno solforato o ammoniaca).

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. è accreditato Accredia per la “Determinazione della concentrazione di odore” (Campionamento ed Analisi) secondo la norma UNI EN 13725 ed è in grado di offrire ad oggi tutti i servizi elencati.

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Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Con il Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fornisce una guida completa sull’applicazione delle norme riguardanti le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Il documento è stato elaborato dal “Coordinamento emissioni”, un organismo composto da rappresentanti di diverse autorità centrali e locali, istituito presso il Ministero dell’ambiente. Questo assicura che le linee guida siano state sviluppate da esperti nel campo e rappresentino gli orientamenti tecnici delle autorità competenti.

L’elaborato sottolinea l’importanza delle normative future che potrebbero intervenire in materia, sia a livello regionale che statale, per recepire e integrare i contenuti del documento. Tuttavia, gli “Indirizzi” possono già essere utilizzati come riferimento nelle procedure istruttorie e decisionali delle autorità competenti in materia di emissioni odorigene.

Il documento si applica direttamente agli stabilimenti soggetti all’autorizzazione unica ambientale (AUA), all’autorizzazione alle emissioni o ai regimi autorizzativi in deroga. Inoltre, le linee guida possono essere utilizzate come criterio di tutela nelle procedure autorizzative per gli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il Decreto definisce le emissioni odorigene come emissioni convogliate o diffuse che hanno effetti di natura odorigena. Inoltre, fornisce una serie di definizioni e principi che riguardano la base giuridica degli “Indirizzi”. Questo garantisce una chiara comprensione delle terminologie e dei concetti chiave utilizzati nel documento.

Per quanto riguarda gli impianti e le attività con potenziale impatto odorigeno, si afferma che spetta alle autorità regionali individuare le categorie generali di tali impianti e attività. Viene fornito un elenco di riferimento di tali categorie, ma si sottolinea che le autorità regionali possono aggiornarlo e integrarlo in base alle specificità territoriali. Questo assicura una flessibilità nell’adattamento delle norme alle realtà locali.

Il Decreto indica anche le procedure autorizzative da seguire in base alla tipologia di impianto o attività e alle condizioni specifiche. Vengono descritte sia la procedura estesa che la procedura semplificata di istruttoria autorizzativa. Inoltre, vengono forniti suggerimenti sul contenuto della domanda di autorizzazione e sulla valutazione delle emissioni odorigene. Questo aiuta a garantire una corretta e uniforme applicazione delle norme in tutto il territorio.

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