Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti
I rifiuti vengono classificati secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006: questo procedimento consiste nell’identificare il rifiuto, associandogli un codice CER (Codice Europeo Rifiuti) che sia rintracciabile nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).
Terminate le operazioni di classificazione si procede con la caratterizzazione che ha l’obiettivo di identificare e valutare il livello di pericolosità degli stessi.
Le operazioni di classificazione dei rifiuti
I rifiuti sono classificabili secondo quattro macrocategorie: urbani, urbani pericolosi, speciali e speciali pericolosi.
Nella macrocategoria dei rifiuti urbani troviamo quelli domestici, vegetali e tutti quelli che si trovano su strade ed aree pubbliche.
Sono considerati rifiuti urbani pericolosi pile, batterie, medicinali scaduti, frigoriferi, prodotti con etichetta T ed F.
Tutti i rifiuti che derivano da attività commerciali, lavorazioni industriali, attività sanitarie, veicoli a motore, attività di recupero e smaltimento rifiuti, le apparecchiature ed i macchinari sono classificati come rifiuti speciali.
Infine, sono rifiuti speciali pericolosi i solventi, gli olii esausti, i rifiuti delle case di cura e quelli degli ospedali, i rifiuti dell’industria chimica, fotografica, conciaria, tessile, metallurgica e quelli della raffinazione da petrolio.
La classificazione secondo il codice CER
I rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi vengono identificati per mezzo di un codice CER.
Il codice CER viene utilizzato per identificare i rifiuti non pericolosi assoluti e pericolosi assoluti, questi ultimi identificati anche per mezzo di un asterisco.
Oltre a questi ci sono quelli definiti a specchio ovvero coppie di codici uguali ma di cui uno dei due contenenti un asterisco: questa dicitura comunica che a seconda della concentrazione di alcune sostanze presenti il rifiuto può essere più o meno pericoloso.
In questo caso la pericolosità del rifiuto deve essere valutata in base allo studio delle sostanze che lo compongono e alla tipologia di processo dal quale deriva.
Anche se le schede di sicurezza forniscono numerose informazione a riguardo, lo strumento che permette valutazioni certe è la caratterizzazione del rifiuto.
Caratterizzazione dei rifiuti, che cos’è e quando è necessaria
La caratterizzazione dei rifiuti consiste in un’analisi chimica che permette di stabilire il grado e la tipologia di pericolosità.
Per esempio, quando si ha a che fare con un rifiuto pericoloso attraverso la caratterizzazione vengono individuate le caratteristiche di pericolo e le classi di pericolosità HP.
Al fine di ottenere risultati attendibili, è necessario:
- conoscere il ciclo produttivo di ogni rifiuto in modo tale da sapere quali sostanze ricercare;
- eseguire un’attenta campionatura del rifiuto prelevandone un campione realmente rappresentativo.
Al termine di questo processo viene elaborata una scheda di caratterizzazione contenente:
- il ciclo produttivo descritto nei minimi dettagli;
- le analisi di classificazione del rifiuto per confermare oppure escludere la presenza delle sostanze che compongono il rifiuto;
- le schede di sicurezza delle sostanze che compongono il rifiuto.
Tempistiche e frequenza di caratterizzazione dei rifiuti
Il primo caso in cui è opportuno procedere con la caratterizzazione dei rifiuti è quando si deve associare al rifiuto il codice CER a specchio per comprendere se sia o meno pericoloso.
Allo stesso modo l’accettazione del rifiuto presso un determinato impianto di smaltimento e recupero dipende dal risultato della caratterizzazione.
Ogni impianto infatti ha bisogno di conoscere tutte le informazioni possibili:
- sulla composizione del rifiuto;
- sulla sua consistenza;
- sulla tendenza alla produzione di percolato;
- sulle tipologie di trattamenti eseguibili;
- eccetera.
La caratterizzazione è richiesta obbligatoriamente dalla normativa di riferimento nel caso di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
In particolare:
- impianti di smaltimento (D): sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi la caratterizzazione deve essere eseguita al primo conferimento e ripetuta con una frequenza annuale e ogni volta che il processo di produzione dei rifiuti subisce modifiche;
- impianti di recupero (R): per rifiuti speciali autorizzati in regime semplificato la caratterizzazione dei rifiuti deve essere eseguita al primo conferimento e ogni volta che il processo di produzione del rifiuto cambia; per rifiuti non pericolosi la caratterizzazione è richiesta ogni due anni.
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