Analisi terre e rocce da scavo

Le terre e le rocce da scavo (TRS) sono il risultato delle seguenti tipologie di operazioni: sbancamento, lavori di consolidamento, trivellazioni, opere infrastrutturali, realizzazione di fondazioni e trincee.

Il Gruppo C.S.A. offre un servizio di analisi e valutazione delle terre di scavo al fine di individuare le possibilità di riutilizzo delle stesse e le modalità di smaltimento nel rispetto delle linee guida fornite dal D.P.R. 120/2017.

Grazie alla strumentazione di proprietà (trivelle di varie dimensioni, sonde manuali e meccaniche per carotaggi superficiali, ecc…) il nostro personale tecnico in grado di eseguire la campionatura di terreni, riporti, materiali di demolizione.

Differenza tra rifiuti inerti, terre e rocce da scavo

Un errore molto frequente consiste nel confondere le terre e le rocce da scavo con i rifiuti inerti.

Per definizione i rifiuti inerti sono rifiuti solidi che, data la loro natura, non sono soggetti a trasformazioni di tipo chimico, fisico o biologico.
Questo vuol dire che se i rifiuti inerti non vengono in contatto con sostanze pericolose non hanno un impatto ambientale negativo e non sono dannosi per la salute delle persone.

Rientrano nell’elenco degli inerti sabbia, ghiaia, perlite, vermiculite e argilla espansa.

Come vengono classificate le terre e le rocce da scavo: il D. Lgs. 152/06 e il DPR 120/17

La normativa presa in esame è uno dei parametri che influenza la classificazione delle terre e delle rocce da scavo.

In base alla normativa presa in esame la classificazione delle TRS riconosciuta è la seguente: sottoprodotto, non rifiuto, rifiuto:

  • quando valgono i criteri del DPR 120 del 2017 siamo in presenza di un sottoprodotto che può essere riutilizzato nell’ambito della stessa opera per la quale è stato generato, di una diversa opera in sostituzione dei materiali di cava, o in processi produttivi quando il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica;
  • quando valgono i criteri presenti nell’articolo 185 del D. Lgs. 152/06 si parla di non rifiuto e può essere riutilizzato nello stesso sito di produzione;
  • quando il materiale non rientra nelle prime due casistiche la normativa applicata è la Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e si è in presenza di un rifiuto.

Le normative citate hanno l’obiettivo comune di favorire la riduzione della quantità di rifiuti in modo da ridurre l’impatto ambientale, snellire l’operato dei siti di smaltimento dedicati e riutilizzare queste risorse per nuove attività produttive.

I materiali da scavo possono essere riutilizzati all’interno dello stesso cantiere che li ha prodotti o in altri luoghi solo se presentano determinate caratteristiche fisiche e chimiche.

Pertanto è necessario eseguire specifiche analisi di laboratorio e successivamente elaborare un Piano di Utilizzo dei materiali da scavo dove vengano descritte in modo approfondito le modalità di riutilizzo.

Nello specifico questo documento deve:

  1. identificare i responsabili;
  2. le modalità e la persona che deve vigilare sulla corretta applicazione delle norme di legge;
  3. quali sono i tempi di redazione del Piano;
  4. quali sono i requisiti da rispettare per essere sicuri di non impattare negativamente sull’ambiente.

Gestione delle terre e delle rocce da scavo in funzione della normativa sui rifiuti

La possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo in deroga alla normativa sui rifiuti si palesa quando le stesse vengono riutilizzate presso lo stesso cantiere dove sono state prodotte (Art.185 c.1 lett. D. Lgs 152/2006) oppure se le stesse vengono classificate come sottoprodotti (DPR 120/2017).

In tali circostanze è opportuno eseguire:

  1. la caratterizzazione del materiale di scavo, per escludere la presenza di sostanze pericolose. In particolare, il DPR 120/2017 stabilisce che all’interno dei grandi cantieri sottoposti a AIA/VIA devono essere quantificati con precisione idrocarburi, metalli pesanti ed eventuali contaminazioni legate ad attività antropiche o fondi naturali;
  2. l’analisi dell’eluato mediante test di cessione, nel caso in cui nello scavo sia presente materiale da riporto e si manifesti la necessità di tutelare acque sotterranee.

È richiesta la redazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito in presenza di opere che richiedono VIA o AIA, contenente la descrizione del sito da dove proviene il materiale, il piano di analisi e contenimento e l’elenco esaustivo delle sostanze da individuare.

Gestione delle terre e delle rocce da scavo come rifiuti

Quando le terre e le rocce da scavo sono gestite come rifiuti:

  • devono essere adeguatamente classificate e messe in sicurezza;
  • deve essere eseguito un campionamento delle frazioni granulometriche;
  • deve essere adeguatamente organizzato il trattamento in situ e tutto l’iter di gestione del rifiuto.

Anche in questo caso viene richiesta:

  • la caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo con l’obiettivo di verificare che il materiale raccolto sia conforme alla destinazione;
  • la valutazione del rifiuto ai fini dell’ammissibilità in discarica, aspetto che dipende dal livello di pericolosità dello stesso e dai risultati delle analisi su eluato da test di cessione.

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